Descrizione
Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.
Per ogni Corte d’assise e Corte d’assise d’appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede.
Gli albi dei Giudici Popolari vengono aggiornati ogni due anni, negli anni dispari, secondo norme stabilite dalla legge. Gli aggiornamenti vengono effettuati da una Commissione, che procede all'iscrizione d'ufficio dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede.
I requisiti sono:
• cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
• buona condotta morale;
• età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
• titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
In data 4 maggio 2024 è stato pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Pallagorio l'Albo Giudici Popolari Corte di Assise e Corte di Assise d'Appello.
In allegato gli elenchi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive modificazioni.
A cura di
Allegati
Ultimo aggiornamento: 9 agosto 2024, 11:15